Giuseppe Di Falco
Vescovo di Sulmona-Valva
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
DELL’ARCICONFRATERNITA DELLA “SS. TRINITÀ” IN SULMONA.
Le Confraternite possono ancora oggi costituire forme di vita e di presenza ecclesiale non obsolete e neanche superate dai nuovi modi post-conciliari di aggregazione del popolo cristiano.
Là dove esistono è innegabile che possono avere tuttora una loro efficace funzione, sia attraverso le manifestazioni della loro tipica religiosità popolare da rinnovare secondo le indicazioni del magistero della Chiesa e le esigenze dei tempi, e sia attraverso la sensibilità operativa di misericordia verso le nuove povertà umane.
Così risulterà vero se ci si impegnerà a dare ai membri delle Confraternite, oltre a quella esteriore, una robusta divisa anche interiore il cui presupposto fondamentale è l’evangelizzazione e la catechesi.
E’ quanto si propongono lo Statuto e il Regolamento interno della venerabile Arciconfraternita della “SS. Trinità” in Sulmona, per un rinnovamento non solo organizzativo ma anche qualitativo del suddetto Pio Arcisodalizio.
E’ per questo che, accanto ad articoli di necessaria natura giuridica, ve ne sono altri che insistono sul dovere della formazione cristiana dei membri alla pratica e alla testimonianza di vita, anche con itinerari di fede e momenti di preghiera comunitaria protesi a collaborare ad iniziative di apostolato, di promozione umana e di carità cristiana.
Ciò premesso, ai sensi dei canoni 298-.327 del nuovo Codice di Diritto Canonico,
Sl APPROVANO
Lo Statuto e il Regolamento interno dell’Arciconfraternita della “SS. Trinità” di Sulmona, che fanno parte integrante del presente documento, con l’auspicio che costituiscano una guida e uno strumento per conseguire un arricchimento di crescita individuale e comunitario, non destinata ad esaurirsi nel piccolo dell’Arciconfraternita, ma protesa a trasformarsi in particolare comunità evangelizzante, per animare dello spirito del Vangelo tutte le realtà di vita nelle quali gli associati sono inseriti.
Sulmona, dalla residenza vescovile, lì 4 Ottobre 1989, festa di S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.
+ Giuseppe Di Falco
Vescovo di Sulmona-Valva
Sac. Antonio D’Ortenzio
Cancelliere
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STATUTO
Titolo I
NATURA E SCOPO
Articolo 1
L’Arciconfraternita “SS. Trinità” di Sulmona è un’associazione pubblica di fedeli di ambo i sessi, dipendente dall’Ordinario Diocesano di Sulmona-Valva.
Non si hanno documenti che indichino la data di erezione dell’Arciconfraternita, è pero certo che il Pio Arcisodalizio già esisteva nel 1320. Infatti la Confraternita della Penitenza che aveva un modesto oratorio dove ora sorge la Chiesa della SS. Annunziata, nel 1320 decise di fabbricare una nuova Chiesa e l’istrumento di fondazione fu redatto il 10 Marzo di quell’anno con l’intervento del Vescovo di Sulmona, Mons. Andrea Capograssi. Ebbene, alla costruzione di questo nuovo tempio, come risulta in un registro di contabilità conservato nell’Archivio dell’Arciconfraternita, contribuirono anche “li Confrati della Fraternita de la Ternità”, i quali in compenso ebbero il diritto di erigere nel nuovo tempio un altare “a mano manca quanno intri in la dicta ecclesia e loghe fu posto lo loro campanello”.
Questo campanello annunzia ancora oggi l’inizio delle sacre funzioni nella Chiesa della SS. Trinità” e porta fusa la data del 1420 insieme all’immagine della Madonna col Bambino e allo stemma di Sulmona.
Nel 1427 la Confraternita ebbe un vasto locale a pianterreno del Palazzo dell’Annunziata, dove “li Confrati de la Compagnia de la Ternita” potevano riunirsi. Si tratta della Cappella del vecchio ospedale, che nel 1543 fu ceduta alla Confraternita del SS. Corpo di Cristo.
Re Carlo III di Napoli riconobbe l’Arciconfraternita e il suo Statuto con pergamena del 24 marzo 1749.
Attualmente essa ha sede nei locali di sua proprietà in Vico dell’Ospedale n. 8 in Sulmona e nella attigua omonima chiesa.
E sottoposta all’Ordinario Diocesano (can. 305 del Codice di Diritto Canonico), anche amministrativamente, ed e tenuta all’osservanza delle disposizioni emanate in materia dalla competente Autorità ecclesiastica, derivate dal nuovo Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano del 18 Febbraio 1984.
Articolo 2
L’Arciconfraternita costituisce una comunità ecclesiale viva nella quale i membri sono aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana curando particolarmente la formazione permanente dei soci.
Provvede particolarmente al culto dell’Eucarestia e dei morti, curando secondo antiche tradizioni e convenzioni la sepoltura dei propri confratelli, e si impegna per la migliore riuscita delle manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare.
Cura ed effettua la tradizionale Processione del Cristo morto ogni Venerdì Santo, d’intesa con l’autorità ecclesiastica e secondo le sue direttive.
Promuove infine iniziative di carattere educativo, culturale, assistenziale e di mutuo soccorso fra gli associati.
Articolo 3
L’Arciconfraternita ha un proprio emblema che simboleggia il mistero della SS. Trinità Esso consiste in un triangolo i cui lati sono espressi da scettri regali. Inscritto nello stesso triangolo figura il globo terrestre segnato diagonalmente da una fascia con tre stelle. Dal globo, in corrispondenza dei tre lati del triangolo, si dipartono tre fasci di raggi.
I confratelli hanno una divisa propria: un camice rosso stretto ai fianchi da un cingolo o cordone dello stesso colore e una pettorina bianca plissata.
Le consorelle indossano un particolare scapolare formato da un medaglione riproducente il simbolo dell’Arciconfraternita su di un fondo rosso, sostenuto al collo da un cordone pure di colore rosso.
II Rettore, i membri del Consiglio Direttivo c i Sacristani d’onore portano sulla divisa dei semplici confratelli uno speciale medaglione col distintivo dell’Arciconfraternita che li distingue nel rispettivo grado e nell’autorità.
Articolo 4
Eventuali attività dell’Arciconfraternita non riconosciute dalla legge italiana a fine di “Culto e religione” resteranno distinte da quelle istituzionali del Pio Arcisodalizio e dovranno sottostare, oltre che alle disposizioni canoniche, anche a quelle concordatarie in Italia.
Articolo 5
Ogni variazione al presente Statuto deve essere deliberata dall’Assemblea Generale e sottoposta dal Rettore all’Ordinario Diocesano per la definitiva approvazione.
Articolo 6
In caso di estinzione dell’Arciconfraternita il suo patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni dell’Ordinario Diocesano.
Titolo II
AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI
Articolo 7
Possono far parte dell’Arciconfraternita i fedeli di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano cristiani praticanti ed abbiano dato prova di condotta morale, religiosa e civile irreprensibile, tanto in privato che in pubblico;
b) diano serio affidamento di frequenza alle riunioni e di attaccamento all’Arciconfraternita;
c) non siano iscritti e non aderiscano ad associazioni, movimenti o partiti politici le cui idee siano incompatibili con il Cristianesimo o comunque contrarie ai principi della religione cattolica;
d) non siano irregolari nei confronti delle vigenti disposizioni della Chiesa.
I soci si impegnano a condurre esemplare vita cristiani, ad adoperarsi disinteressatamente nelle attività proprie dell’Arciconfraternita, alla frequenza ai Sacramenti e alle prescritte riunioni formative e organizzative.
Articolo 8
II principio del “volontariato” deve essere alla base di tutte le attività dell’Arciconfraternita e informare lo spirito dei confratelli e delle consorelle.
Articolo 9
I minori possono far parte dell’Arciconfraternita come “aspiranti”, senza diritti, e sotto la tutela del Maestro dei Novizi, fino al compimento della maggiore età.
Articolo 10
l soci partecipano a tutto il bene spirituale e materiale che si compie nell’Arciconfraternita.
Articolo 11
Ai soci che per particolari circostanze si trovino in stato di bisogno si provvederà con conveniente assistenza spirituale e materiale.
Articolo 12
Per giusta causa, a norma del diritto e del presente Statuto, un socio può essere espulso dall’Arciconfraternita.
Il mancato pagamento della quota annuale o la ingiustificata assenza dalle riunioni per un anno sono considerati implicita dimissione.
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Titolo III
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Articolo 13
Gli organi direttivi cd organizzativi Arciconfraternita sono:
1°) L’Assemblea Generale dei Confratelli e delle Consorelle,
2°) II Consiglio Direttivo;
3°) II Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 14
L’Assembla Generale e il supremo organo deliberativo dell’Arciconfraternita ed è composta da tutti gli appartenenti al Pio Arcisodalizio.
Si riunisce ordinariamente una volta all’anno, ed è convocata e presieduta dal Rettore. Si svolge alla presenza del Cappellano.
Spetta all’Assemblea Generale:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare la relazione finale cd il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) approvare le linee direttive del Sodalizio e lo Statuto o le variazioni da proporre all’Ordinario Diocesano;
e) deliberare su eventuali atti straordinari proposti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo c composto da sette membri, tra i quali viene eletto il Rettore che a sua volta nomina il Vice Rettore, il Maestro dei Novizi, il Capo dei Sacristani d’Onore, il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali delegati ad altre cariche. Fa parte del Consiglio Direttivo anche il Cappellano, senza diritto di volo.
II Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti più di due volte consecutive.
Articolo 16
Ogni deliberazione, sia dell’Assemblea Generale che del Consiglio Direttivo, diventa operante con il nulla-osta dell’Ordinario Diocesano per gli alti straordinari, e almeno del Cappellano per quelli ordinari.
Articolo 17
Al Consiglio Direttivo spetta:
a) deliberare l’ammissione all’Arciconfraternita degli aspiranti che ne fanno regolare domanda;
b) dirigere e vigilare l’andamento religioso, morale cd organizzativo dei soci;
c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni dell’Arciconfraternita;
d) compilare e presentare annualmente all’Ordinario Diocesano i bilanci;
e) deliberare su tutti gli affari dell’Arciconfraternita che non siano di competenza dell’Assemblea Generale o dell’Ordinario Diocesano;
f) formulare regolamenti interni e proporli all’approvazione dell’Ordinario Diocesano;
g) delegare ai soci che dichiarino la loro disponibilità le cariche minori o incarichi di fiducia.
Articolo 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui due eletti dall’Assemblea Generale e uno designato dall’Ordinario Diocesano.
Assume la carica di Presidente del Collegio il più anziano di appartenenza all’Arciconfraternita, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
II Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcuna limitazione.
Al Collegio dei Revisori dei Conti e demandato il compito della sorveglianza contabile di tutti gli atti amministrativi dell’Arciconfraternita. Agisce indipendentemente da ogni altro organo amministrativo e ha il diritto e il dovere di esaminare ed approvare i bilanci e curare che questi siano presentati all’Ordinario Diocesano entro i termini previsti.
Alla fine di ogni anno finanziario compila una dettagliata relazione, con eventuali osservazioni, che presenterà ed illustrerà all’Assemblea Generale.
Articolo 19
Quando, per qualsiasi ragione, venisse a mancare uno dei componenti elettivi degli organi collegiali, gli succede il primo dei non eletti e, a parità di voti, il più anziano di appartenenza all’Arciconfraternita; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Titolo IV
DELLE CARICHE
Articolo 20
Il Rettore è eletto con voto segreto dai membri del consiglio direttivo e, tra di essi, deve essere confermato dall’Ordinario Diocesano e dura in carica quattro anni.
Egli è il capo dell’Arciconfraternita e ne assume la rappresentanza legale a tutti gli effetti di legge in solido con i membri del Consiglio Direttivo nell’Amministrazione dei beni dell’Arciconfraternita.
Rappresenta l’Arciconfraternita in tutte le manifestazioni esterne e deve dare esempio di abnegazione e di condotta irreprensibile.
Presiede e convoca sia l’Assemblea Generale che il Consiglio Direttivo.
Spetta al Rettore inoltre:
a) curare che siano eseguiti i deliberati sia dell’Assemblea Generale che del Consiglio Direttivo;
b) in caso di urgenza, prendere tutte le misure conservative reclamate dal bisogno e informare tempestivamente il Consiglio Direttivo;
c) firmare la corrispondenza ufficiale, i mandati di pagamento e tutti gli atti relativi agli affari correnti,
d) curare il buon comportamento morale e religioso dei soci, intervenendo, ove se ne ravvisi la necessità e l’opportunità, con ammonimenti, consigli ed esortazioni;
e) tutelare, sotto la sua diretta responsabilità morale, civile e penale, il diritto di proprietà dei mobili e degli immobili che l’Arciconfraternita possiede e potrà possedere.
Articolo 21
In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi (Can. 318, C.D.C.) l’Ordinario Diocesano può designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente l’Arciconfraternita.
Articolo 22
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme generali della competente Autorità Ecclesiastica.
Titolo V
LE CONSORELLE
Articolo 23
Le donne fanno parte dell’Arciconfraternita e dei suoi organi con gli stessi diritti e doveri degli uomini. Anch’esse sono pertanto soggette a tute le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni.
REGOLAMENTO
CAPO I
AMMISSIONE E VESTIZIONE
Articolo 1
La domanda di ammissione all’Arciconfraternita deve essere presentata al Consiglio Direttivo, munita della propria firma, della dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché‚ del visto del proprio parroco.
II Consiglio esamina la domanda e, udito il parere del Cappellano, decide in merito a voto segreto.
Articolo 2
I minori che chiedono di far parte dell’Arciconfraternita devono presentare domanda ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto.
La domanda dovrà essere vistata dal proprio Parroco e da un confratello che presenta l’aspirante.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Cappellano, accoglie a maggioranza il minore e lo affida al Maestro dei Novizi.
Articolo 3
Il minore, a compimento della maggiore età, dovrà rinnovare la domanda di ammissione con le formalità previste dal 1° comma dell’Art. 1.
Se il periodo di aspirantato è stato superiore ad un anno, il postulante potrà essere esonerato dagli obblighi previsti dal 1° comma del successivo Art. 4; se invece risulterà inferiore ad un anno, dovrà completare il periodo di prova.
E’ bene che ci sia un apposito registro di iscrizione degli aspiranti.
Articolo 4
Dopo l’accoglimento della domanda l’aspirante confratello dovrà espletare un periodo di prova di anni uno sotto la vigilanza del Maestro dei Novizi, con l’obbligo di osservare tutte le regole dell’Arciconfraternita.
Compiuto il periodo di prova, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti per il passaggio del “novizio” al numero dei confratelli effettivi e fissa il giorno per la cerimonia della vestizione.
Articolo 5
La cerimonia per la vestizione viene celebrata pubblicamente nella Chiesa della SS. Trinità, in giorno festivo, alla presenza del Consiglio Direttivo e dei confratelli, del Cappellano e con tutte le formalità e solennità del rito proprio dell’Arciconfraternita.
Dell’avvenuta vestizione viene presa nota in apposito “Registro dei Confratelli”, dal quale unicamente potrà rilevarsi l’anzianità di appartenenza nell’Arciconfraternita. Dopo la vestizione i neo-confratelli acquistano tutti i diritti e tutti i doveri derivanti dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti interni.
CAPO II
DIRITTI E DOVERI
Articolo 6
I confratelli hanno l’obbligo di istruirsi nelle verità religiose e di praticare i doveri di buoni cristiani. Particolarmente:
1) collaborano con il Cappellano in tutte quelle iniziative promosse dall’Arciconfraternita sia a carattere prettamente religioso sia a carattere assistenziale e sociale;
2) intervengono alle istruzioni religiose impartite nei giorni e nelle ore opportunamente fissati;
3) sono presenti alle principali funzioni religiose promosse dall’Arciconfratenita, o alle quali l’Arciconfraternita partecipa con le proprie insegne. Sono da annoverarsi fra esse le seguenti:
a) esercizi spirituali in preparazione al Precetto Pasquale;
b) festività della SS. Trinità:
c) festività di S. Caterina da Siena – protettrice delle consorelle – nel giorno 29 Aprile;
d) processione del Protettore S. Panfilo, patrono della Città;
e) processione del Corpus Domini;
f) festività di S. Lorenzo – protettore dei Sacristani d’Onore;
g) processione al cimitero il 1° Novembre;
h) le funzioni Eucaristiche più solenni dell’Arciconfraternita.
Articolo 7
Della presenza dei Confratelli alle riunioni cd alle funzioni previste nei precedente Art. 6 viene presa nota in apposito registro custodito dal Vice Rettore o da altro Consigliere Delegato.
Al termine della riunione o della funzione, verrà presa nota del numero dei presenti, apposto il timbro dell’Arciconfraternita e la firma del delegato e del Cappellano.
Articolo 8
A norma dell’Art. 10 dello Statuto le funzioni religiose che saranno celebrante a cura dell’Arciconfraternita, per i vivi ed i defunti, sono:
a) una santa Messa mensile in un giorno prestabilito;
b) una santa Messa in suffragio delle Consorelle e dei Confratelli defunti nella Cappella del Cimitero, nel giorno della Commemorazione dei defunti.
Articolo 9
All’atto della vestizione il Confratello è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione, da rinnovare annualmente entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale, tenuto conto delle esigenze dell’Arciconfraternita e della eventuale svalutazione monetaria.
Articolo 10
Il confratello che lo desideri può versare una somma che dà diritto al funerale al momento del decesso.
L’ammontare di detto importo viene fissato dal Consiglio Direttivo in percentuale sulle tariffe dei funerali dell’anno in corso, con modalità da stabilire.
Articolo 11
Il trattamento riservato ai confratelli non più in vita per quanto riguarda il suffragio delle loro anime, le onoranze funebri e la sepoltura può altresì essere esteso a quei defunti che risultino aver convissuto con un confratello; o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Arciconfraternita; o che i loro familiari iscrivano “post mortem” all’Arciconfraternita perché godano di questi benefici.
CAPO III
SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 12
I casi di dimissioni o di espulsioni dall’Arciconfraternita sono previsti dall’Art. 12 dello Statuto.
Articolo 13
Perde il diritto all’elettorato attivo e passivo per quattro anni consecutivi il confratello che si sia assentato nel corso dell’anno, senza giustificato motivo, da più della meta degli obblighi di cui all’Art. 6 del presente Regolamento o che non abbia versato la quota annuale di iscrizione entro trenta giorni dalla data fissata dal Consiglio Direttivo e non oltre il novantesimo giorno, nel qual caso incorre nella sanzione prevista dall’Art. 12 dello Statuto.
La perdita dell’elettorato attivo e passivo per quattro anni consecutivi può anche essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto unanime, qualora il confratello si sia reso responsabile dei fatti previsti dal primo comma dell’Art. 12 dello Statuto, in misura tale da non giustificare l’espulsione dall’Arciconfraternita.
Articolo 14
Delle sanzioni previste dal presente Capo III sarà presa nota, a cura del Rettore, nel Registro dei Confratelli.
Articolo 15
Il confratello che sia incorso in una delle sanzioni previste dall’Art. 12 dello Statuto perde il diritto alla restituzione delle somme versate all’Arciconfraternita a qualsiasi titolo.
CAPO IV
ELEZIONE DELLE CARICHE
Articolo 16
Le cariche elettive dell’Arciconfraternita sono:
a) i membri del Consiglio Direttivo (cfr. Art. 14,a) dello Statuto;
b) due dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti (cfr. Art. 19 dello Statuto).
Articolo 17
Le elezioni per il rinnovo delle cariche si svolgono durante un’Assemblea Generale vicina alla scadenza del mandato, preferibilmente in quella da indirsi, ai sensi del presente Regolamento, nei giorni vicini alla festa della SS. Trinità.
Articolo 18
Possono far parte della lista per le rispettive elezioni i confratelli e le consorelle che abbiano maturato almeno due anni di iscrizione all’Arciconfraternita.
Articolo 19
L’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo e quello dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, di numero almeno doppio di quelli da eleggere, sarà redatto da una commissione di tre confratelli, di indiscussa probità ed equilibrio, indicati all’uopo dal Cappellano e ratificati dal Consiglio Direttivo uscente, i quali opereranno le scelte d’intesa con lo stesso Cappellano.
Articolo 20
I componenti del nuovo Consiglio Direttivo nella prima seduta eleggeranno nel loro ambito il Rettore dell’Arciconfraternita, che dovrà essere confermato dall’Ordinario Diocesano.
Articolo 21
Le liste dei candidati, sottoscritte dal Rettore in carica e dal Cappellano, sono presentate per il visto di assenso all’Ordinario Diocesano e rese pubbliche almeno otto gironi prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione nei locali dell’Arciconfraternita.
I confratelli dichiarati eleggibili saranno informati a mezzo lettera ufficiale sottoscritta dal Rettore in carica e dal Cappellano.
Articolo 22
Durante l’Assemblea Generale, nel corso della quale si procede alle votazioni per l’elezione delle nuove cariche, il Rettore in carica costituisce il seggio elettorale che sarà composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e due scrutatori, scelti tutti fra gli aventi diritto al voto e non candidati.
Le operazioni di voto dovranno essere garantite dal segreto e si svolgeranno senza interruzione in un lasso di tempo prestabilito e reso noto, sufficiente perché tutti gli aventi diritto possano esercitare il loro diritto-dovere.
Articolo 23
Per le operazioni di voto non sono ammesse deleghe e non si possono esprimere più di due preferenze.
Articolo 24
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che sono incorsi nelle sanzioni di cui all’Art. 12 dello Statuto e all’Art. 14 del presente Regolamento.
Articolo 25
Si riterranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di voti.
In caso di parità sarà eletto colui che risulterà più anziano di appartenenza all’Arciconfraternita.
A tal fine farà fede solo il registro di cui all’Art. 5 del presente Regolamento.
In caso di ulteriore parità sarà dichiarato eletto il più anziano di età.
Articolo 26
L’elenco dei nuovi eletti, a cura del Rettore uscente, sarà presentato all’Ordinario Diocesano per il decreto di convalida.
I nuovi eletti prenderanno quindi possesso del loro ufficio ed entro 30 giorni si procederà al passaggio delle consegne in base agli inventari ed ai registri contabili. Il Segretario avrà il compito di redigere gli appositi verbali da sottoscriversi dai componenti il Consiglio Direttivo uscente e da quello subentrante.
Articolo 27
Tutti gli eletti accetteranno di buon grado i compiti cui saranno chiamati e svolgeranno i loro doveri con zelo, disinteresse e senza alcuna retribuzione.
Articolo 28
Le schede votate, i verbali e tutti gli atti delle operazioni di voto, vistati singolarmente da tutti i componenti il seggio elettorale verranno conservati negli archivi dell’Arciconfraternita fino alle nuove elezioni.
CAPO V
ORGANI SOCIALI
Articolo 29
L’Assemblea Generale può riunirsi sia in seduta ordinaria che straordinaria ed e convocata almeno otto giorni prima, previo avviso pubblico (mediante affissione nell’albo dell’Arciconfraternita) nel quale sia anche specificato l’ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria sarà convocata almeno due volte all’anno, preferibilmente nei mesi di Marzo (per l’approvazione del bilancio) e di Settembre.
Articolo 30
L’Assemblea Generale e valida qualunque sia il numero dei convenuti.
Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I voti si raccolgono per appello nominale o, quando trattasi di questioni riguardanti persone, a scrutinio segreto.
Articolo 31
I verbali deliberativi sono stesi dal Segretario e sottoscritti anche dal Rettore e dal Cappellano. Mancando le firme dei predetti le deliberazioni si riterranno non operanti.
Articolo 32
Nella sua prima riunione il Rettore nomina il Vice Rettore, il quale sostituisce a tutti gli effetti il Rettore, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Il Rettore assegna quindi ai consiglieri i vari incarichi, tra i quali quelli di Maestro dei Novizi, Capo dei Sacristani d’Onore, Segretario e Tesoriere, nel modo che riterrà più opportuno, tenuto conto delle naturali aspirazioni, tendenze e capacita di ognuno.
Alle riunioni del Consiglio, qualora il Rettore lo ritenga opportuno, possono essere invitati, solo a titolo consultivo, una rappresentante delle consorelle (se nessuna di esse fa già parte del Consiglio) ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 33
Se per dimissioni o altra causa dovesse venire a mancare qualcuno dei Consiglieri, viene chiamato al suo posto il primo dei non eletti.
Articolo 34
Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal Rettore ogni due mesi e può essere convocato straordinariamente quando se ne ravvisi la necessita o su richiesta di almeno tre membri.
Il Consiglio può deliberare con la presenza di almeno tre membri, sempre che tra essi sia compreso il Rettore o il Vice Rettore e che sia stato invitato il Cappellano.
Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
Al Segretario e demandato il compito di redigere i relativi verbali. In caso di sua assenza la funzione di Segretario e assunta da uno dei Consiglieri.
Le delibere, per essere esecutive, devono portare la firma del Rettore e del Cappellano. Se il Cappellano non approva si può ricorrere all’Ordinario Diocesano.
Articolo 35
Al Vice Rettore e affidato l’incarico di coordinare le attività religiose dell’Arciconfraternita, ed il delicato compito di sorveglianza della partecipazione dei confratelli ad esse, annotando le presenze in apposito registro dal quale si desumerà l’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Articolo 36
Il Vice Rettore avrà in consegna tutto il materiale usato in occasione delle funzioni religiose, tenendo sempre in ordine ed aggiornato l’inventario di detto materiale.
Articolo 37
Il Collegio dei Revisori dei conti deve accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Arciconfraternita.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione in apposito verbale da presentare al Consiglio Direttivo che ne prende atto e ne cura la conservazione in apposito fascicolo.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha di ritto di far riportare a verbale i motivi del proprio dissenso.
I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni ed hanno il dovere di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del proprio ufficio.
Articolo 38
Il Cappellano e il rappresentante dell’Ordinario Diocesano nell’Arciconfraternita. Viene nominato dal Vescovo e resta in carica a tempo indeterminato.
Può essere diverso dal Rettore della Chiesa dell’Arciconfraternita.
Egli ha il compito principale di curare l’assistenza spirituale dell’Arcisodalizio.
E’ l’anima dell’Arciconfraternita e deve quindi adoperarsi con zelo illuminato, con costante attività e spirito di abnegazione per mantenerla nel suo vero spirito, sollecitando i soci a migliorare e santificare la loro vita con la preghiera e la frequenza ai sacramenti e alle sacre funzioni.
Deve essere preavvertito di tutte le iniziative ed invitato a tutte le adunanze, alle quali ha il diritto di intervenire senza diritto di voto.
Curerà, inoltre, le funzioni sacre proprie dell’Arciconfraternita, e questa, da parte sua, favorirà tale compito e contribuirà al decoro di esse.
L’Arciconfraternita, in segno di stima verso tutto il clero, mette a disposizione gratuita dei Cappellani d’Onore e degli altri Sacerdoti della Città un loculo per la loro sepoltura nel cimitero.
Articolo 39
Il Maestro dei Novizi ha un compito di massima fiducia e delicatezza: indirizzare gli associati nello spirito che anima l’Arciconfraternita e richiamarli all’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché all’assidua partecipazione alle riunioni formative e alle sacre funzioni proprie del Pio Arcisodalizio.
Spetta anche a lui, in stretta intesa con il Consigliere organizzativo, fornire indicazioni sulle persone che domandano di essere ammesse all’Arciconfraternita. Non proporrà quindi L’ammissione di un candidato se non ha la convinzione e la coscienza che ne sia veramente degno, ai sensi del precedente Art. 7 dello Statuto.
Articolo 40
Il Consigliere delegato per le pompe funebri cura il decoro degli accompagnamenti funebri, conserva e tiene sempre in piena efficienza le relative attrezzature, e responsabile del magazzino, e deve tenere in ordine ed aggiornato l’inventario.
Articolo 41
Il Consigliere delegato per il culto e il più vicino collaboratore del Cappellano.
E’ suo dovere tenere in ordine e aggiornato l’inventario di tutto ciò che si trova nella chiesa.
Vigila sulla manutenzione, la pulizia e il decoro della chiesa e sorveglia perché si adempiano diligentemente questi compiti.
Si prodiga per la migliore riuscita delle celebrazioni religiose dell’Arciconfraternita.
É suo dovere raccogliere e versare al Tesoriere le varie offerte di culto e presentare al Consiglio Direttivo il preventivo e consuntivo delle spese che riguardano la chiesa stessa e il culto.
Articolo 42
Il Consigliere delegato per il cimitero ha il dovere di vigilare sulla manutenzione, la pulizia e il decoro dei complessi funerari che dipendono dall’Arciconfraternita. E suo dovere tenere in ordine e aggiornato l’inventario dei loculi, sia di quelli occupati che di quelli disponibili, nonché di tutti gli oggetti di cui e proprietaria l’Arciconfraternita e che si trovano nel cimitero.
A lui e affidata la preparazione di quanto necessario per la funzione funebre che l’Arciconfraternita celebra nel cimitero nella ricorrenza della Commemorazione dei fedeli Defunti.
Articolo 43
Il Consigliere delegato per l’organizzazione ha la responsabilità della vita e dell’attività sociale del Pio Arcisodalizio, pertanto ne deve curare lo sviluppo e l’incremento.
E’ suo compito sollecitare i Confratelli all’assidua frequenza delle riunioni, organizzare attività atte a rinsaldare sempre più i vincoli di fratellanza e dar vita ad iniziative capaci di suscitare operosità e solidarietà. Nella stessa persona del Consigliere organizzativo può risiedere, se fosse necessario ed opportuno, anche la carica di Maestro dei Novizi e di Capo dei Sacristani d’Onore.
In caso di morte di un confratello o di una Consorella e suo compito partecipare la notizia a tutti i soci perché ognuno possa ricordare nella preghiera quell’anima.
Articolo 44
Il Capo dei Sacristani d’Onore ha il compito di animare il Corpo dei Sacristani d’Onore d’intesa col Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita
Articolo 45
Il Segretario ha cura che i registri, gli schedari ed in genere tutti i carteggi di ordine organizzativo siano in regola ed aggiornati. A lui e affidato anche l’archivio e quindi il compito di tenerlo in ordine e gelosamente custodito.
Articolo 46
Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo nella compilazione, entro il tempo stabilito, del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello preventivo dell’anno in corso per essere rimesso all’approvazione dell’Assemblea dei Confratelli.
E’ responsabile dei registri contabili dell’Arciconfraternita, riscuote crediti e li versa sul conto del Pio Arcisodalizio a nome e insieme col Rettore.
CAPO VI
I SACRISTANI D’ONORE
Articolo 47
In seno all’Arciconfraternita, sotto la protezione di S. Lorenzo Martire, e costituito un Corpo detto tradizionalmente dei Sacristani d’Onore, composto dai confratelli che hanno dato dimostrazione di maggior attaccamento all’Arcisodalizio, preferendo quelli che già risultano iscritti nelle organizzazioni cattoliche, e che coadiuvano il Consiglio Direttivo nell’animare soprattutto le manifestazioni religiose di competenza dell’Arciconfraternita.
Articolo 48
Per essere ammessi al Corpo, i confratelli che lo desiderano possono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita che deciderà con giudizio inappellabile per l’ammissione o non al Corpo.
Articolo 49
Dai Sacristani d’Onore si richiede serio affidamento per la partecipazione fedele alle manifestazioni interne ed esterne dell’Arciconfraternita e alle riunioni formative. In particolare ad essi e affidata la buona riuscita delle funzioni di culto interne ed esterne e di quelle in cui l’Arciconfraternita e tenuta o invitata a prendere parte.
Articolo 50
Il Corpo dei Sacristani si terrà in contatto con il Cappellano per ricevere da lui avvisi, suggerimenti o correzioni relative alle funzioni di culto.
Articolo 51
Il Capo dei Sacristani riceverà in consegna tutte le suppellettili dell’Arciconfraternita inerenti alle manifestazioni di culto interne ed esterne, quali: statue con relativi abiti, fanali, ceri, stendardi, camici, mozzette, medaglioni, insegne, ecc.
Di tutto il materiale avuto in consegna provvederà a curarne la manutenzione e la pulizia, previo accordo con il Consiglio Direttivo.
Articolo 52
Il Consiglio Direttivo, per una migliore riuscita delle manifestazioni di culto esterne, in particolare per la Processione del Venerdì Santo, può organizzare una pubblica questua per la raccolta dei fondi necessari.
E’ dovere di tutti i sacristani partecipare a tale raccolta, i cui proventi faranno capo al Rettore, tramite il Tesoriere.
Articolo 53
Il sorteggio presieduto dal Capo dei Sacristani e con la presenza del Rettore, sarà fatto la sera del Lunedì Santo o in altro giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.
Al sorteggio non potrà prendere parte quel sacristano che non presentasse qualità idonee alle mansioni a lui richieste.
Il sorteggio si svolgerà, dopo la relazione del Capo dei Sacristani d’Onore circa la frequenza alla questua.
Articolo 54
Il compito di guida nella Processione del Venerdì Santo, spetta di diritto al Capo dei Sacristani. In caso di impossibilita del Capo dei Sacristani a partecipare alla processione, questi, di concerto con il Rettore, sceglierà un degno ed idoneo sostituto fra il Corpo dei Sacristani o fra gli altri confratelli.
Articolo 55
I non sorteggiati sono obbligati a prendere parte alla processione dietro la statua della Vergine Addolorata con il seguente ordine:
1° fila – Consiglieri in carica;
2° fila – Ex Rettori e Revisori dei conti in carica;
3° fila – Ex Consiglieri e Sacristani d’Onore;
4° fila – e successive: confratelli.
Articolo 56
Il Corpo dei Sacristani si interesserà anche per il buon funzionamento di una “Schola Cantorum” che dovrà fornire le proprie prestazioni nel corso delle feste solenni dell’Arciconfraternita e del Coro per la Processione del Venerdì Santo.
Articolo 57
Qualunque modifica al presente Regolamento dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita e ratificata dall’Ordinario Diocesano.